IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato del materiale elettrico  destinato  ad  essere  adoperato
entro taluni limiti di tensione (rifusione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 21); 
  Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modificazioni,
di attuazione della direttiva 72/23/CEE  relativa  alle  garanzie  di
sicurezza che deve possedere  il  materiale  elettrico  destinato  ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  626,   di
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura  CE  del
materiale elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  alcuni
limiti di tensione; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1997,  n.  277,  recante
modificazioni al decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.  626,  di
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura  CE  del
materiale elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  alcuni
limiti di tensione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche  sociali,  dell'economia  e  delle  finanze,
della  giustizia  e  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Campo di applicazione, messa a disposizione 
                sul mercato e obiettivi di sicurezza 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato  ad  una  tensione
nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra  75
e 1.500  volt  in  corrente  continua,  ad  esclusione  dei  seguenti
materiali e fenomeni: 
  a) materiali  elettrici  destinati  ad  essere  usati  in  ambienti
esposti a pericoli di esplosione; 
  b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; 
  c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; 
  d) contatori elettrici; 
  e) basi e spine delle prese di corrente per uso domestico; 
  f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; 
  g) disturbi radioelettrici; 
  h) materiali elettrici speciali, destinati ad  essere  usati  sulle
navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni
di sicurezza stabilite da  organismi  internazionali,  cui  partecipa
l'Italia; 
  i) kit di valutazione su misura per  professionisti,  destinati  ad
essere utilizzati unicamente in strutture di  ricerca  e  sviluppo  a
tali fini. 
  2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del
comma 1 puo' essere messo  a  disposizione  sul  mercato  dell'Unione
europea solo se, costruito conformemente  alla  regola  dell'arte  in
materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette,
in caso di  installazione  e  di  manutenzione  non  difettose  e  di
utilizzazione conforme alla  sua  destinazione,  la  sicurezza  delle
persone, degli animali domestici e dei beni. 
  3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati
nell'allegato I. 
  4. Viene garantita la libera circolazione in Italia  del  materiale
elettrico   conforme   alle   disposizioni   del   presente   decreto
legislativo. 
  5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il
materiale elettrico, non subordinano il raccordo o  la  fornitura  di
elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli
obiettivi di sicurezza  menzionati  ai  commi  2  e  3  ed  enunciati
nell'allegato I. 
 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
            Note alle premesse: 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "Art. 14. Decreti legislativi. 
            1. I decreti legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
            La direttiva 2014/35/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato  del  materiale  elettrico   destinato   a   essere
          adoperato entro taluni limiti di  tensione  (rifusione)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. 
            Il testo degli articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
            "Art.  31.  Procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
            1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
          legge di  delegazione  europea  per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
            3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
          relazione alle quali sugli schemi dei  decreti  legislativi
          di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il  parere  delle  competenti   Commissioni   parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 9 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1  o  5  o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su  di  essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
            5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
            6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4  il  Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
            7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
            8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
            9. Il Governo, quando non intende conformarsi  ai  pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
            "Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
            1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
          a) le amministrazioni direttamente  interessate  provvedono
             all'attuazione dei decreti legislativi con le  ordinarie
             strutture amministrative,  secondo  il  principio  della
             massima  semplificazione  dei   procedimenti   e   delle
             modalita'  di  organizzazione  e  di   esercizio   delle
             funzioni e dei servizi; 
          b) ai fini di un migliore coordinamento con  le  discipline
             vigenti  per  i  singoli   settori   interessati   dalla
             normativa da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
             modificazioni alle discipline stesse,  anche  attraverso
             il  riassetto  e  la   semplificazione   normativi   con
             l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatti
             salvi  i   procedimenti   oggetto   di   semplificazione
             amministrativa   ovvero   le    materie    oggetto    di
             delegificazione; 
          c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
             non possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento
             di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
             richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
             14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della  legge  28
             novembre 2005, n. 246; 
          d) al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalle  norme  penali
             vigenti,  ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
             delle disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,
             sono previste sanzioni amministrative e  penali  per  le
             infrazioni alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
             sanzioni   penali,    nei    limiti,    rispettivamente,
             dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto  fino  a
             tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
             solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a
             pericolo interessi costituzionalmente protetti. In  tali
             casi sono previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa
             all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
             danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
             congiunta a quella dell'ammenda per  le  infrazioni  che
             rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
             ipotesi, in luogo dell'arresto e  dell'ammenda,  possono
             essere previste anche le  sanzioni  alternative  di  cui
             agli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo  28
             agosto 2000,  n.  274,  e  la  relativa  competenza  del
             giudice  di  pace.  La   sanzione   amministrativa   del
             pagamento di una somma non inferiore a 150  euro  e  non
             superiore a 150.000 euro e' prevista per  le  infrazioni
             che ledono o espongono a pericolo interessi  diversi  da
             quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito  dei
             limiti minimi e massimi previsti, le  sanzioni  indicate
             dalla  presente  lettera  sono  determinate  nella  loro
             entita',  tenendo  conto  della  diversa   potenzialita'
             lesiva dell'interesse protetto che  ciascuna  infrazione
             presenta in astratto, di specifiche  qualita'  personali
             del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
             doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,  nonche'
             del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'  recare
             al colpevole ovvero alla  persona  o  all'ente  nel  cui
             interesse egli agisce.  Ove  necessario  per  assicurare
             l'osservanza delle disposizioni  contenute  nei  decreti
             legislativi,   sono   previste   inoltre   le   sanzioni
             amministrative accessorie della sospensione fino  a  sei
             mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
             di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
             dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
             nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
             e' prevista la  confisca  obbligatoria  delle  cose  che
             servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito
             amministrativo o il reato previsti dai medesimi  decreti
             legislativi,   nel   rispetto   dei   limiti   stabiliti
             dall'articolo 240, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
             penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre  1981,
             n. 689, e successive modificazioni. Entro  i  limiti  di
             pena  indicati  nella  presente  lettera  sono  previste
             sanzioni   anche   accessorie   identiche    a    quelle
             eventualmente gia' comminate  dalle  leggi  vigenti  per
             violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
             infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  legislativi.
             Nelle materie di cui  all'articolo  117,  quarto  comma,
             della  Costituzione,  le  sanzioni  amministrative  sono
             determinate dalle regioni; 
          e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri
             atti  dell'Unione  europea  che  modificano   precedenti
             direttive o atti gia' attuati con legge  o  con  decreto
             legislativo si procede, se la modificazione non comporta
             ampliamento  della  materia  regolata,   apportando   le
             corrispondenti modificazioni alla  legge  o  al  decreto
             legislativo di attuazione della  direttiva  o  di  altro
             atto modificato; 
          f) nella  redazione  dei   decreti   legislativi   di   cui
             all'articolo  31  si   tiene   conto   delle   eventuali
             modificazioni  delle   direttive   dell'Unione   europea
             comunque  intervenute  fino  al  momento  dell'esercizio
             della delega; 
          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze  tra
             amministrazioni diverse o comunque  siano  coinvolte  le
             competenze di piu' amministrazioni  statali,  i  decreti
             legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune
             forme  di  coordinamento,  rispettando  i  principi   di
             sussidiarieta', differenziazione,  adeguatezza  e  leale
             collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli
             altri enti territoriali, le procedure per  salvaguardare
             l'unitarieta' dei processi decisionali, la  trasparenza,
             la celerita', l'efficacia e  l'economicita'  nell'azione
             amministrativa e la chiara individuazione  dei  soggetti
             responsabili; 
          h) qualora non siano  di  ostacolo  i  diversi  termini  di
             recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico   decreto
             legislativo  le  direttive  che  riguardano  le   stesse
             materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
             atti normativi; 
          i) e' assicurata la parita' di  trattamento  dei  cittadini
             italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati  membri
             dell'Unione europea e non puo' essere previsto  in  ogni
             caso   un   trattamento   sfavorevole   dei    cittadini
             italiani.". 
            Il testo dell'articolo 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          europee 
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo   le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
            2. I termini per l'esercizio  delle  deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive elencate nell'allegato B, nonche',  qualora
          sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi
          all'attuazione delle direttive  elencate  nell'allegato  A,
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
            4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o regionali possono  essere  previste  nei  decreti
          legislativi recanti  attuazione  delle  direttive  elencate
          negli allegati  A  e  B  nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            La legge  18  ottobre  1977,  n.  791  (Attuazione  della
          direttiva  del  consiglio  delle  Comunita'   europee   (n.
          72/23/CEE) relativa alle garanzie  di  sicurezza  che  deve
          possedere  il  materiale  elettrico  destinato  ad   essere
          utilizzato entro alcuni limiti di tensione)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1977, n. 298. 
            Il  decreto  legislativo  25  novembre   1996,   n.   626
          (Attuazione  della  direttiva  93/68/CEE,  in  materia   di
          marcatura CE del materiale elettrico  destinato  ad  essere
          utilizzato entro taluni limiti di tensione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293. S.O. 
            Il  decreto  legislativo   31   luglio   1997,   n.   277
          (Modificazioni al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626,  recante
          attuazione  della  direttiva  93/68/CEE   in   materia   di
          marcatura CE del materiale elettrico  destinato  ad  essere
          utilizzato entro taluni limiti di tensione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1997, n. 193. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.